Presentazione Reclami
Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa Società cooperativa (di seguito Artigiancredito) ha predisposto una apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti alle proprie prestazioni e servizi.
La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami.
Il Servizio Reclami di Artigiancredito si trova al seguente indirizzo:
Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa Società Cooperativa
Via della Romagna Toscana, 6
50142 Firenze (FI)
Tel. 055 737841
sito internet: www.artigiancredito.it
Il Cliente può presentare un reclamo utilizzando una delle seguenti modalità di inoltro:
- Posta ordinaria o raccomandata A/R al seguente indirizzo: Servizio Reclami - Via della Romagna Toscana, 6 – 50142 Firenze (FI);
- e-mail: servizioreclami@artigiancredito.it;
- Pec: 19500@actaliscertymail.it
Attenzione! Non saranno considerati reclami e pertanto non saranno gestite e prese in considerazione le contestazioni inviate utilizzando una modalità di inoltro diversa da quelle sopra indicate.
Artigiancredito dà conferma a stretto giro dell’avvenuta ricezione del reclamo e risponde nel merito entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, utilizzando per le risposte la stessa modalità utilizzata dal Cliente.
Per le sole controversie che riguardano operazioni e servizi finanziari insorte con Artigiancredito, se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta al reclamo può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
L’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i Clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, istituito ai sensi del Testo Unico Bancario (T.U.B.) approvato con Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, a cui Artigiancredito ha aderito.
La risoluzione delle controversie è detta “stragiudiziale” perché offre una alternativa più semplice, rapida ed economica del ricorso al Giudice.
Il Cliente può rivolgersi all’ABF per le controversie che riguardano operazioni e servizi finanziari insorte con Artigiancredito per:
- chiedere la restituzione di una somma di denaro, il cui importo non sia superiore a 200.000 euro;
- accertare diritti, obblighi e facoltà.
L’ABF non può decidere su:
- controversie già all’esame dell’Autorità Giudiziaria, di arbitri, di mediatori ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) o di conciliatori. Il ricorso è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine;
- controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso.
L’ABF si articola in sette Collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) che hanno competenza per fasce geografiche.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del Giudice ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico.
Se il Cliente non rimane soddisfatto dalle decisioni dell’ABF può comunque rivolgersi al Giudice.
Per informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’ABF, il Cliente può:
Per maggiori informazioni consultare la Guida “
ABF in parole semplici”