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Emergenza COVID-19

Emergenza COVID-19

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

In una fase di contrazione economica come quella che il Paese sta vivendo è vitale fare ogni sforzo per evitare che gli effetti sull’economia reale si trasferiscano all’economia reale. Tanto le famiglie quanto le imprese rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l’accesso al credito. Il Governo intende scongiurare con forza questa eventualità e ha predisposto un piano da oltre 750 miliardi complessivi per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese. Un piano che ha ricevuto il via libera dall’Unione Europea nell’ambito delle nuove regole sul Temporary Framework.

L’intervento del Governo si articola su più fronti.

Moratoria sui prestiti

Le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali aventi sede in Italia e non classificate come esposizioni deteriorate beneficiano di una moratoria straordinaria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Lo scopo è quello di aiutare queste categorie di imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva collegata all’emergenza Covid-19, per evitare che un calo sensibile della domanda, anche se limitato nel tempo, abbia effetti permanenti su un numero elevato di imprese. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Su tali esposizioni è prevista una garanzia parziale, gratuita, del fondo PMI.
Per accedere alla moratoria le imprese, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), devono essere in bonis, ovvero non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate. Le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità a causa della diffusione dell’epidemia, mentre le banche e tutti gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC.

Le garanzie di Sace

1 - Misure di sostegno alla liquidità delle imprese

Nell’ambito di un’operazione dal valore di 200 miliardi di euro volta ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al termine del 2020 Sace concede garanzie in favore di banche e altri istituzioni finanziarie per nuovi finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese stesse. Sace gestirà le richieste di copertura dei rischi attraverso ‘Garanzia Italia’ contro-garantita dallo Stato: uno strumento che potrà essere richiesto per tutto il 2020 da qualsiasi tipologia di impresa, indipendentemente da dimensione, settore di attività e forma giuridica. Le Pmi, alle quali sono destinati almeno 30 miliardi di euro, per poter accedere alla garanzia Sace devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo di Garanzia. La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e copre finanziamenti di importo non superiore al maggiore fra il 25% del fatturato 2019 dell’impresa e il doppio del costo del personale del 2019. Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare questi limiti. La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (12, 18 o 24 mesi).

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento garantito deve essere inferiore a quello che si avrebbe in assenza di garanzia.

Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalle imprese alle banche di riferimento e sarà poi la stessa banca ad effettuare la richiesta di garanzia a Sace. Per le imprese di minori dimensioni, con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi, è prevista una procedura ulteriormente semplificata che si articola attraverso pochi passaggi:

- La richiesta dell’impresa al soggetto finanziatore di un prestito garantito da Sace;
- La verifica dei criteri di eleggibilità del richiedente da parte della banca, che inserisce la richiesta nel portale online di Sace per l’istruttoria e l’emissione del codice unico identificativo del finanziamento;
- Emessa la garanzia dello Stato, la banca può erogare il finanziamento al richiedente con la garanzia di Sace controgarantita dallo Stato.

2 - Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI

Con il decreto legge 18/2020 e il successivo D.L. 23/2020 è stata ampliata in modo significativo l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, disponendo, fra l’altro, la gratuità della garanzia, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al Fondo stesso; l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito e l'allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l’emergenza coronavirus. L’importo massimo garantito sale a 5 milioni di euro e vengono ammesse alla garanzia le imprese fino a 499 dipendenti. La percentuale di copertura diretta sale almeno al 90% per tutti i finanziamenti fino a 6 anni, con possibilità di arrivare al 100% nel rispetto di alcune condizioni. L’accesso al Fondo può essere concesso anche a beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentano esposizioni classificate dalla banca come ‘inadempienze probabili’ o ‘scadute o sconfinanti deteriorate’, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020. Sono escluse le imprese che hanno esposizioni classificate come ‘sofferenze. La garanzia può essere concessa anche a operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre tre mesi e comunque dopo il 31 gennaio 2020. Sommando i finanziamenti in essere e quelli nuovi, l’obiettivo è consentire garanzie per oltre 100 miliardi complessivi di finanziamento alle imprese da parte del Fondo.

Si possono indicare tre principali soglie di prestito:

- Prestiti fino a 25.000 euro: i nuovi prestiti, pari al 25% dei ricavi dell’impresa (risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia o, per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione o anche autocertificati), sono garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le Pmi. L’impresa presenta alla propria banca (o ad altro soggetto abilitato a concedere credito) una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19. Non viene effettuato alcun tipo di valutazione da parte del Fondo sul soggetto beneficiario della garanzia, mentre la banca si limita alla valutazione del merito creditizio. Tali finanziamenti prevedono l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi ed hanno una durata fino a massimo 6 anni. Il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo. L’Abi ha pubblicato sul proprio sito lo schema esemplificativo per l’accesso ai finanziamenti sotto questa soglia.

- Prestiti fino a 800.000 euro: le imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro e fino a 499 dipendenti possono ottenere una garanzia pari al 100%, concessa al 90% dallo Stato e al 10% da un soggetto terzo (es. Confidi), su un prestito di importo non superiore al 25% dei ricavi dell’azienda (massimo 800.000 euro), presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19. L’intervento del Fondo di Garanzia delle Pmi è gratuito e, ai fini della concessione della garanzia, non è prevista alcuna valutazione del merito di credito dell’impresa.

- Prestiti oltre 800.000 euro: il Fondo garantisce al 90% dei prestiti oltre gli 800.000 euro (fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per impresa), con modalità di accesso gratuita. L’ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019. Ai fini della concessione della garanzia, non è prevista alcuna valutazione del merito di credito dell’impresa.

Garanzia dello Stato a favore di CDP per fornire provvista alle banche che finanziano imprese medio grandi che non beneficiano del Fondo PMI. Garanzia di 500 milioni con un moltiplicatore di 20, quindi si stima fino a 10 miliardi di nuova finanza.

Incentivo alle imprese bancarie e industriali a cedere i loro crediti nei confronti di debitori inadempienti mediante la conversione in Crediti di imposta di alcune tipologie di Attività Fiscali Anticipate, entro limiti predefiniti. L’intervento libera nuove risorse liquide per le imprese e consente alle banche di dare nuovo credito, consentendo nuova finanza bancaria per le imprese fino a 10 miliardi.
 

La moratoria per microimprese e Pmi, cosa c'è da sapere

Le disposizioni sulla sospensione dei prestiti contenute nell’articolo 56 del D.L. “Cura Italia”

Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Ecco nel dettaglio le disposizioni previste dall’articolo in questione.

In cosa consistono le misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

i. La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
ii. La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
iii. La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

- L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
- Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione

- Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
- Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
- Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

   - il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  - “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
    - di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
   - di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.


Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

- Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma.

- Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
- Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Per saperne di più
Consulta le FAQ relative al settore Liquidità a famiglie e imprese
Le misure adottate dall’Abi
 

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